(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 20 settembre 1994)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Modifiche alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13
        concernente "Interventi nel settore dell'emigrazione"
 
   1.  All'articolo  2  della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13
sono apportate le seguenti modifiche:
     a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. Della consulta fanno parte un membro della Giunta provinciale
che la presiede e un  dipendente  provinciale  con  la  qualifica  di
dirigente, con funzioni di vicepresidente.";
     b) il comma 7 e' abrogato.
  2.   La  lettera  b)  del  comma  3  dell'articolo  8  della  legge
provinciale 28 aprile 1986, n. 13 e' soppressa.
   3. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13
e' inserito il seguente:
 
                             "Art. 8-bis
             Interventi in materia di edilizia abitativa
 
   1. Nei piani di  cui  al  comma  2  dell'articolo  1  della  legge
provinciale   13  novembre  1992,  n.  21,  possono  essere  previsti
annualmente specifici interventi nell'ambito dell'edilizia  abitativa
pubblica  ed  agevolata  da  destinare  agli emigrati. Fermo restando
quanto diversamente previsto dal presente articolo, per  l'attuazione
degli  interventi  stessi  si  applica  la disciplina contenuta nella
medesima legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
   2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1  sono  stabiliti  con
deliberazione della Giunta provinciale:
     a) i termini per la presentazione delle domande;
     b)  la  documentazione  tecnico-amministrativa  da allegare alla
domanda;
     c) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle
spese ammissibili a contributo;
     d)  i  criteri  e  le   modalita'   per   la   concessione,   la
determinazione, l'erogazione e la liquidazione dei contributi;
     e)  i criteri e le modalita' per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia abitativa pubblica;
     f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del  presente
articolo.
   3.  In  deroga  a  quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 82
della legge provinciale  13  novembre  1992,  n.  21,  in  ordine  al
rispetto   dell'obbligo   di   occupazione,  l'alloggio  oggetto  del
contributo deve essere occupato entro  cinque  anni  dalla  data  del
verbale  di  accertamento  di fine lavori in caso di realizzazione di
opere, o dalla data di consistenza e conformita' in caso di acquisto.
Qualora  l'alloggio  venga  occupato  dopo  il  suddetto  termine  il
beneficiario  e' tenuto alla restituzione di una quota dei contributi
gia'  erogati  nella  misura  e  con  le  modalita'   stabilite   con
deliberazione   della   Giunta   provinciale.   In  caso  di  mancata
occupazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data del verbale  di
accertamento  di  fine  lavori  in  caso di realizzazione di opere, o
dalla data di consistenza e  conformita'  in  caso  di  acquisto,  si
applicano  le  disposizioni  di cui al comma 2 dell'articolo 82 della
legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
   4. Le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano  anche  agli
emigrati  gia'  beneficiari  di  contributi  concessi  ai sensi delle
previgenti  disposizioni  in  materia  di  edilizia  abitativa;  sono
inclusi  i  casi per i quali sia gia' stato adottato il provvedimento
sanzionatorio  in   applicazione   dell'articolo   55   della   legge
provinciale 6 giugno 1983, n. 16.
   5.  Le  deliberazioni  di  cui  al  comma  2  sono  pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Regione".
   4. A carico delle autorizzazioni di spesa, di  stanziamenti  e  di
limite di impegno di spesa per i fini di cui alle leggi provinciali 6
giugno 1983, n. 16; 25 novembre 1988, n. 46 e 13 novembre 1992, n. 21
gravano  anche  le  spese  per  i  corrispondenti interventi provisti
dall'articolo 8-bis della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13.